L’INFEDELTA’ E L’ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
- Avv. Patrizia Chippari
- 16 lug 2014
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L’INFEDELTA’ E L’ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE Nella crisi di coppia e nella successiva fase denominata giuridicamente causa di separazione dei coniugi, una questione fortemente sentita dalla coppia è l’infedeltà. La fedeltà, sancita dall’art.143 c.c., pur essendo un elemento fondamentale del matrimonio non sempre è causa di addebito della separazione. Invero, la giurisprudenza, ed in particolare la S. C. Cassazione civile sez. I, sentenza 23.10.2012 n° 18175 afferma che l’addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, legalmente definita “conditio sine qua non” Non può tuttavia sottacersi che la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una grave violazione di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. E’ evidente quindi che se i coniugi e la loro relazione coniugale è già in crisi per ben altri motivi, l’infedeltà non ha quella connotazione di gravità tale per cui possa determinarsi l’addebito della separazione al coniuge infedele. Quanto suddetto è la base processuale sulla quale il legale deve fondare il proprio ragionamento giuridico al fine di capire se ed in che modo sia possibile richiedere l’addebito della separazione. Occorre pertanto che, allorquando ci si rivolga al legale, siasi più sinceri possibili affinchè il predetto ragionamento giuridico possa attuarsi in modo corretto. In tal modo l’avvocato potrà tutelare e patrocinare il proprio assistito nel modo più consono al fine di ottenere risultati positivi. Ciò che posso suggerire è non mentire od occultare situazioni di crisi familiari proprio al fine,come si suol dire di non “tirarsi la zappa sui piedi”. Il proprio avvocato, al quale si conferisce mandato (e del quale quindi ci si fida) deve conoscere i fatti, completi e reali delle vicende coniugali; il predetto, in ossequio alla propria deontologia deve raccogliere le informazioni e le notizie vere e corrette al fine di poterle trasferire in termini legali negli atti processuali. Egli, come spesso la sottoscritta osa dire, si trova a rivestire in concomitanza le vesti del prete/confessore, del medico e dello psicologo. Se il cliente (come dovrebbe essere) si fida del proprio avvocato, il descritto comportamento attuato in maniera consona potrà portare solamente benefici.