CONSULENZE e
PARERI LEGALI
ONLINE
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ......
UFFICIO DEL REGISTRO DI .....
-RICORSO IN OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE - ACCERTAMENTO VALORE UFFICIO REGISTRO
Il sottoscritto ........... - nato a il - res. in - VIA - C.F.- rapp.tati e difesi dall’AVV.................. del foro di .... - con studio in ...................... - presso cui elegge domicilio come da mandato a margine del presente ricorso
- ESPONE-
con atto notarile del NOTAIO ..............., notaio di ................, in data .............., rep. ..........., registrato in ............ il .............., i sigg. .................hanno venduto ai sigg. ...................... un immobile con annessi rustici sito in ....................., distinti nel N.C.E.U. di............ alla partita n............., foglio ..... mappali ........
- la vendita dell’immobile è stata convenuta in €........... come si evidenzia dall’atto notarile,
- in data .......... a mezzo messo notificatore su istanza del Suo Direttore, l’Ufficio del Registro di ........., notificava all’istante Avviso di Accertamento Valore -- sia l’acquirente che il venditore dell’immobile ricorrevano alla Commissione Tributaria di Primo grado in data ...........
- la Commissione di Primo grado con sentenza emesso il dichiara............
- in data........ il venditore ricorreva in appello alla Commissione Tributaria di Secondo grado -
- la Commissione Tributaria di Secondo Grado in data ........... pronunciava la decisione n°.......... depositata il.............. con il seguente dispositivo:”............."
- in data ........... veniva notificata al ricorrente nuova cartella esattoriale per l’importo di €........ avente ad oggetto sempre l’immobile di .......
- per quanto concerne la presente tardività,
NEL MERITO
Lo spett. UFFICIO DEL REGISTRO non ha probabilmente tenuto conto, o quantomeno, non ha sufficientemente accertato:
- l’ubicazione del Comune in cui il bene in oggetto è ubicato:
- l’ubicazione dei beni all’interno del Comune stesso, decentrati in area non servita (nel 1981) da servizi primari
- lo stato di conservazione degli immobili: quello che lo Spett. Ufficio definisce normale stato di conservazione per un fabbricato di tipo civile, al contrario era più che mediocre, trattandosi di un immobile di oltre trent’anni gli acquirenti, infatti, per rendere agibile la proprietà hanno effettuato ingenti lavori di restauro quali il rifacimento degli impianti elettrici ed idraulici, il rifacimento dei pavimenti, del tetto e dei canali pluviali, il ripristino delle pareti interne nonchè la messa in opera dell’impianto del gas e del riscaldamento - i beni erano occupati e gli acquirenti hanno dovuto intraprendere azioni legali, cosa fatta, per poter usufruire dei cespiti -
- l’impossibilità di realizzare una plusvalenza del 340% in un biennio.Infatti i beni sono pervenuti ai venditori per atto di successione ritenuto valido dall’ufficio il 26.10.76
- Inoltre nell’accertamento in questione, peraltro molto sintetico e del tutto carente di motivazione, è stato rettificato solo il valore finale delle unità, oggetto dell’Accertamento stesso, mentre è stato accertato il valore iniziale ed infatti: i beni pervenuti ai venditori per atto di successione ritenuto valido dall’Ufficio il 26.10.79, sono stati venduti il 06.10.81 e quindi si reputa assolutamente impossibile un incremento del 340% circa il biennio
- infine si fa rilevare che tale nuova cartella non ha adito di esistere: la COMM. CENTR.,SEZ.XVII. 7 LUGLIO 1983, N°1846, sentenziava:” in tema di imposta sull’incremento di valore degli immobili legittimato a ricorrere è soltanto il vanditore e non già l’acquirente, che non è obbligato verso l’erario a norma dell’art.4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n°643”
IN DIRITTO
ESAMINATO il Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.86 n°131 - entrato in vigore dal 01.07.86 che prevede:
1- all’art.52, c.4:”non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabili per le imposte sul reddito, nè i valori e i corrispettivi della nuda proprietà ......” -
2 - all’art.79, c.1:”...Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell’art.52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia decorso il termine di decadenza dell’azione della Finanza, fermi...”e considerato che:i cespiti in oggetto sono cespiti in Catasto del Comune di .........., per i fabbricati:applicando alla lettera le disposizioni dell’art.52,4 c. del citato D.P.R. 131/86 avremo:RCL 1597 moltiplicato coeff. rival. (in vigore nel 1986) 280 moltiplicato 80 si ottiene un valore di 35.772.800= inferiore a quanto dichiarato e cioè di L.56.000.000=
Tutto ciò premesso gli esponenti
chiedono
che Questa On.le Commissione voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via Principale:annullare l’avviso di accertamento in quanto errato nei motivi di rettifica e più precisamente sia nel merito per posizione, stato di conservazione e consistenza, che in diritto per quanto previsto dal D.P.R. 131/86 -
In Via Subordinata:per i motivi esposti ricondurre i valori a quanto congruamente dichiarato in atti
Con riserva di presentare memoria integrativa, si chiede sin d’ora di essere sentito personalmente o tramite il sottoscritto procuratore
Con Osservanza
...... Lì........
ll Procuratore
SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE:- AVVISO DI ACCERTAMENTO VALORE - CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA - ROGITO NOTARILE -- VISURA CATASTALE -- DISPOSITIVO SENTENZA SECONDO GRADO COMMISSIONE TRIBUTARIA - CONSULTAZIONE PER PARTITA ATTUALE -